Scheda informativa sulla legge n.4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Realizzata nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti in salute – Conoscere i propri diritti fa bene alla salute” Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015

 

Premessa

L’ACU – Associazione Consumatori Utenti in collaborazione con Altroconsumo (Associazione capofila del Progetto Nazionale “Diritti in salute – Conoscere i propri diritti fa bene alla salute”) ha ritenuto opportuno impegnarsi ad affrontare la conoscenza del settore della medicina tradizionale, complementare ed alternativa. In questo ambito il punto focale riguarda le organizzazioni professionali ed i singoli professionisti del settore, che dovrebbero uniformarsi alla legge n. 4/2013.

Questa legge infatti si articola in ben 11 articoli, prevedendo diverse regole, alcune delle quali è indispensabile siano a conoscenza anche del consumatore cliente del professionista.

Definizione della professione, come indicata dalla legge

“l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale”

La legge si applica esclusivamente alle attività professionali che sono prive di Ordini e/o Collegi Professionali. In Italia esistono centinaia di queste professioni che ad oggi sono spesso e in parte sconosciute al grande pubblico, ma i professionisti offrono comunque il loro esercizio professionale verso i consumatori.

 

La trasparenza della comunicazione del Professionista

La legge si preoccupa di questo aspetto e prevede che ogni professionista che svolga una delle professioni incardinate in questa legge debba indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (comunicazioni pubblicitarie, preventivi, fatture, targhetta di studio, ecc.), la denominazione della sua professione e i riferimenti obbligatori previsti dalla legge medesima. Qualora il professionista non ottemperi a tali obblighi, la sua attività rientra nella fattispecie delle pratiche commerciali scorrette, come previsto dal Codice del Consumo.

 

Gli obblighi delle Associazioni di Categoria
Le Associazioni di categoria configurate in questa legge hanno diversi obblighi e, tra gli altri, si devono impegnare a:

  • valorizzare le competenze degli associati e garantire rispetto delle regole deontologiche,
  • agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza,
  • avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata,
  • promuovere la formazione permanente dei propri associati, adottando un proprio codice di condotta, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo,
  • promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti,
  • fornire informazioni sull’attività professionale e sugli standard qualitativi richiesti ai propri associati.

Le Associazioni di categoria sono tenute a pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi di utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. A tale scopo riteniamo opportuno riportare integralmente l’art. 5 della Legge 4/2013.

 

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

 

2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.

 

Attestazioni e qualifiche

Le Associazioni di categoria possono offrire ai propri associati degli attestati di appartenenza o anche, eventualmente, dotarsi di una autoregolamentazione volontaria di qualifica dell’attività professionale; in questa prospettiva l’Associazione è tenuta a promuovere l’adozione di una norma tecnica professionale presso l’UNI (Ente Italiano di Normazione). Infatti l’attività di normazione UNI è sinergica all’attività legislativa. In particolare l’art. 6 della legge 4/2013 pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica UNI garantisce. Così la conformità alle norme UNI e la partecipazione ai lavoro degli organi tecnici diventano un fattore determinante.
La norma professionale UNI stabilisce la terminologia e l’esatta denominazione della singola attività professionale, nonché i principi, le caratteristiche ed i requisiti relativi alla qualificazione della professione sulla base della conoscenza, dell’abilità e della competenza che il professionista deve possedere. Questo inquadramento fornisce importanti e maggiori garanzie al consumatore finale.
Si può osservare come la legge preveda la massima trasparenza per il professionista che opera sul mercato. Infatti all’art. 8 “il professionista iscritto all’Associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha obbligo di informare l’utente del proprio numero di iscrizione all’Associazione.”

 

La proposta di ACU

In considerazione dell’auspicio che la legge venga sempre meglio conosciuta e applicata e che la stessa domanda dei consumatori possa trovare un mercato più trasparente e più maturo, ACU ha elaborato uno schema di Protocollo di Intesa con le Organizzazioni Professionali articolato in quattro documenti standard, che ovviamente ogni Associazione/Organizzazione di categoria è chiamata a personalizzare:

1. La Carta dei Diritti del Consumatore

2. Il Codice di Condotta del Professionista

3. Il Regolamento di Conciliazione

4. Il modulo della domanda di conciliazione

 

Questo schema è stato creato

a. A supporto dello Sportello del Consumatore che ogni Organizzazione Professionale è chiamata ad attivare;

b. Per favorire la risoluzione stragiudiziale del contenzioso tra Consumatore e Professionista;

c. Per promuovere un’informazione più completa verso il Consumatore e contestualmente una formazione più puntuale del Professionista in merito al Codice del Consumo.